Quadro normativo europeo

Si compone di un documento principale, il regolamento (UE) 2018/848, e di una legislazione secondaria (atti di esecuzione e atti delegati). Per comodità, indicheremo con il termine “regolamento” l’insieme delle norme sulla produzione biologica.

Obiettivi del nuovo regolamento ed entrata in vigore

Il regolamento intende creare condizioni di parità per gli operatori del settore, armonizzare e semplificare la normativa ed aumentare la fiducia del consumatore nei prodotti biologici.

Si applica dal 1° gennaio 2022.

Punti chiave

Il nuovo regolamento:

  • Amplia l’ambito di applicazione della legislazione, includendo prodotti strettamente legati all’agricoltura (quali il sughero, il sale da cucina, gli oli essenziali, le foglie di vite, i cuori di palma, il cotone e la lana) e nuove specie animali appartenenti a cervidi e avicoli;
  • Semplifica l’accesso al regime per i piccoli operatori, introducendo un nuovo sistema di certificazione di gruppo per piccole aziende agricole;
  • Incentiva l’utilizzo di materiale riproduttivo biologico ottenuto da materiale vegetale eterogeneo, in modo da sfruttarne l’elevata diversità genetica;
  • Aggiorna le liste di input e sostanze consentite nei diversi settori di attività biologica; è prevista anche una lista di prodotti ammessi per pulizia e disinfestazione di locali ed attrezzature.
  • Introduce nuove regole a favore del benessere animale (spazi all’aperto, ripari, luoghi ombreggiati);
  • Rafforza l’autonomia alimentare delle aziende zootecniche le quali, a partire dal 01.01.2024, dovranno disporre di una maggior quantità di mangime aziendale o, qualora ciò non fosse possibile, proveniente da aziende biologiche o in conversione ricadenti nella stessa regione;
  • Consente, nella preparazione degli alimenti, l’utilizzo dei soli “aromi naturali di…” cioè prodotti per minimo il 95% dall’ingrediente citato;
  • Rafforza il sistema di controllo, grazie a misure precauzionali più stringenti e verifiche più robuste lungo l’intera filiera produttiva e distributiva.

 

Obblighi in capo all’operatore

Il regolamento 848/2018 assegna all’operatore un ruolo primario nella salvaguardia dell’ambiente e della salute di piante ed animali. A tale scopo difatti, egli dovrà adottare misure preventive per:

  • garantire biodiversità e qualità del suolo;
  • prevenire e controllare organismi nocivi e malattie;

L’operatore assume anche parte attiva nella garanzia di conformità di materie prime e prodotti finiti biologici. Al fine di evitare la contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati, in tutte le fasi di produzione, preparazione e distribuzione, l’operatore deve:

  • individuare i rischi di contaminazione e le fasi critiche del processo;
  • adottare misure precauzionali proporzionate ed adeguate ad evitare i rischi di contaminazione.

Un ulteriore elemento di novità riguarda la gestione dei casi sospetti di prodotto non conforme o contaminato. In tali circostanze l’operatore dovrà:

  • identificare e separare il prodotto interessato, non utilizzarlo come materia prima o non venderlo come prodotto biologico;
  • verificare se il sospetto possa essere comprovato;
  • informare l’organismo di controllo se il sospetto è comprovato o non può essere eliminato.

 

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