Dopo lunga gestazione, lo scorso 30 giugno 2022, il DM di attuazione del Reg. 2018/848 è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
La norma recepisce il dettame normativo europeo e introduce una sostanziale modifica nell’etichettatura dei prodotti biologici, allineando il formato italiano a quello europeo.
Si riporta qui di seguito l’articolo 11, che recita:
“1. Il numero di codice dell’Organismo di controllo che compare in etichetta ai sensi dell’art. 32, paragrafo 1, lettera a) del regolamento, è rappresentato dal codice attribuito dalla competente autorità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a ciascun Organismo di controllo al momento della autorizzazione ad operare. Il numero di codice è composto dalla sigla «IT», seguita dal termine «Bio», seguito da numero di tre cifre, stabilito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
- Al fine di assicurare un sistema di controllo che permetta la tracciabilità dei prodotti in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione, ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, gli Organismi di controllo attribuiscono un numero di codice a tutti gli operatori o gruppi di operatori controllati.
- Qualora il logo biologico dell’UE sia riportato in più parti di una confezione, si è tenuti ad indicare le diciture previste dalla regolamentazione UE in relazione ad uno solo dei loghi riportati sulla confezione.”
Si fa notare che la normativa non impone l’inserimento del codice identificativo dell’operatore ma che, per scelta aziendale, riteniamo fortemente consigliato inserirlo nell’etichetta e pertanto nella nostra documentazione di riferimento verrà indicato.
Per visualizzare il testo completo del Decreto, clicca qui.
Per visualizzare la nostra nuova revisione della ISL006 – Etichettatura dei prodotti biologici del 05/07/2022, clicca qui